Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Cassa mutua di assicurazione sanitaria (Krankenkasse) aveva rifiutato al ricorrente il rimborso delle spese per il trattamento ormonale di affermazione di genere e per l’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Il rigetto si fondava sul presupposto che la transessualità non fosse una condizione sufficientemente provata e che l’intervento non fosse medicalmente necessario. Tale decisione, tuttavia, era stata confermata dall’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’imprescindibilità dell’intervento chirurgico, anche con riferimento all’ipotetica sufficienza di un mero approccio psicoterapeutico. La perizia medica ordinata dalle autorità nazionali aveva concluso che l’intervento chirurgico avrebbe migliorato la situazione sociale della ricorrente, ma quest’ultima conclusione non poteva considerarsi – a detta del plesso nazionale – “una chiara affermazione della […] necessità dal punto di vista medico”.
La causa prende le mosse da un caso di un cittadino della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, che aveva intrapreso un percorso per l’affermazione del genere maschile, promuovendo istanza al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, tuttavia, accordava la modifica del nome, ma non quella del sesso assegnato alla nascita, che rimaneva invariato in tutti i documenti identificativi. Prendeva così il via un’articolata vicenda burocratica e giurisprudenziale, resa complessa dall’assenza di una normativa in materia di modifica del genere anagrafico assegnato alla nascita, nonché dalla richiesta – da parte delle autorità amministrative nazionali – della riassegnazione chirurgica del sesso.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato che la Francia non ha violato l’art. 8 CEDU, dal momento che il divieto assoluto di fecondazione post mortem e il divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto sono scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, per rivendicare lo status di vittima ai sensi dell’art. 34 CEDU nel contesto di denunce relative a danni o rischi di danni derivanti da presunte inadempienze dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, un ricorrente deve dimostrare di essere personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato la violazione dell'articolo 3 CEDU da parte del Regno Unito, per il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di un detenuto sieropositivo, malato di AIDS allo stadio terminale, che nel Paese d'origine non avrebbe avuto accesso alle terapie già intraprese (ric. n. 30240/96).
La Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Viene rilevato, infatti, che integri trattamento disumano e degradante nei confronti di un detenuto la mancata fornitura, durante la permanenza in carcere, delle cure adeguate al mantenimento del suo stato di salute, nel caso di specie integrate da cicli regolari di fisioterapia e consegna di un busto per la schiena.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso, per quattordici voti a tre, la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU da parte del Regno Unito, nel caso riguardante l’espulsione di una cittadina ugandese gravemente malata di AIDS.
Prosegue la vicenda giudiziaria che aveva visto la Chamber della Second Section della Corte EDU pronunciare sentenza di condanna nei confronti del Belgio per violazione dell’art. 3 CEDU, sulla base del fatto che la mancanza della possibilità per il ricorrente di essere curato da un medico capace di esprimersi nella sua lingua (il tedesco), senza speranza di cambiamento, gli ha cagionato un dolore eccedente il livello di sofferenza intrinseco alla detenzione, tale da costituire un trattamento inumano e degradante, rigettando per il resto le istanze relative ad una possibile violazione dell’art. 5 CEDU [Rooman v. Belgio (Application no. 18052/11), § 91]. Viene adìta in appello dall’attore (parzialmente soccombente in primo grado) la Grand Chamber, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 5 e sul suo rapporto con l’art. 3, data l’inerenza al caso concreto di entrambe le fattispecie.
In un caso riguardante il decesso di un detenuto malato di AIDS a pochi giorni dal suo rilascio, la Corte EDU ha accertato la violazione degli articoli 2 e 3, nonché dell’art. 34, della Convenzione, da parte dell’Ucraina.
La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli obblighi vaccinali per minori di età previsti dalla legislazione della Repubblica Ceca rientrino nel margine di apprezzamento statale e non contrastino pertanto con il diritto al rispetto della vita privata protetto dall'art. 8 della Convenzione.